ORDINANZA SINDACALE n. 7 del 20/11/2024

Dettagli della notizia

Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Data:

20 Novembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Premesso che:

  • l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con
    effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura
    Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo
    nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

fino al 30 aprile 2025, dal lunedì alla domenica, nell’intero territorio comunale,

nel periodo di accensione degli impianti termici, la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, non potrà superare:

con livello “Nessuna allerta” – VERDE:

  • i 19°C (con tolleranza di +/- 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

E.7 – attività scolastiche ed assimilabili;

  • i 17°C (con tolleranza di +/- 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla

E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Inoltre:

  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  • divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
  • divieto di falò. È consentita deroga per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, nell'ambito di manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale in cui sia stato sottoscritto l'impegno a non superare i 2 metri di diametro di base e i 2 metri di altezza e ad utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi o simili) e ramaglie con basso contenuti di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità;
  • sono vietati i barbecue nelle aree attrezzate comunali;

con livello “Allerta 1” – ARANCIO:

  • i 18°C (con tolleranza di +/- 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

E.7 – attività scolastiche ed assimilabili;

  • i 17°C (con tolleranza di +/- 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla

E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Inoltre:

  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  • divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
  • divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio scopo intrattenimento (di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123). È consentita deroga esclusivamente per i fuochi di artificio di Capodanno;
  • divieto di spandimento di liquami zootecnici (fino al 15/04/2025), fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

con livello “Allerta 2” – ROSSO:

  • i 18°C (con tolleranza di +/- 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

E.7 – attività scolastiche ed assimilabili;

  • i 17°C (con tolleranza di +/- 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla

E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Inoltre:

  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  • divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
  • divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio scopo intrattenimento (di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123);
  • divieto di spandimento di liquami zootecnici (fino al 15/04/2025), fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2024, 11:06

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